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La decorrenza del trattamento di integrazione salariale in caso di tardività della domanda di CIGS al vaglio della Consulta |
Abstract | Il quadro normativo: l'art. 25 comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 | La questione di legittimità costituzionale promossa dal TAR Lazio | La decisione della consulta | In conclusione |
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che prevede, in caso di presentazione tardiva della domanda di CIGS, la “sanzione” della decorrenza del trattamento di integrazione salariale a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
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