Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
Non sei ancora abbonato? ABBONATI SUBITO
ABBONATI ONLINE | Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
---|---|
Abbonamento al portale
|
|
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni | Guida all'approfondimento |
In tema di infortuni e di sicurezza sul lavoro, l'esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell'evento, ove egli non dia prova di avere – secondo le previsioni dell'art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, ed anche indipendentemente dall'osservanza del dovere generale di protezione di cui all'art. 2087, c.c. – adeguatamente verificato l'idoneità tecnico – professionale del soggetto cui l'opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un'idonea opera di informazione dei lavoratori addetti.
Leggi dopo |