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Licenziamento collettivo: le risoluzioni consensuali “indotte” rientrano nel computo dei licenziamenti al fine della operatività della disciplina |
Abstract | Il caso | La questione giuridica | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
Alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 1, par. 1, comma 1, lett. a) della direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi, rientra nella nozione di “licenziamento” il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta del lavoratore medesimo.
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