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La convocazione avanti la D.T.L. deve essere spedita nel termine di 7 giorni previsto dall’art. 7 l. n. 604/1966 e non anche ricevuta |
In materia di licenziamento per g.m.o., il termine di 7 giorni previsto dall’art. 7, comma 3, l. n. 604/1966, entro il quale la D.T.L. deve inviare la convocazione delle parti avanti a sé, deve intendersi come termine entro cui deve essere spedita la convocazione...
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