Sommario
Inquadramento
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Gli atti discriminatori
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I singoli fattori di rischio: Ragioni sindacali e politiche
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Religione e convinzioni personali
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Razza, cittadinanza e origine etnica
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Handicap
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Età
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Orientamento e tendenze sessuali
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Infezione da HIV
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Riferimenti
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La discriminazione consiste in una ingiustificata differenza di trattamento dovuta ad un determinato fattore (c.d. fattore di rischio) tipizzato dalla legge e preso in considerazione con specifico riferimento al rapporto di lavoro.
I fattori di rischio indicati dal legislatore rispondono ad esigenze di tutela di libertà fondamentali o caratteristiche proprie della persona. Vengono in rilievo, nel panorama giuridico nazionale, in conformità alle direttive comunitarie in materia, le discriminazioni per ragioni sindacali, politiche, religiose, e poi razziali, etniche, di lingua, di genere, di handicap, di età, di orientamento sessuale, di convinzioni personali, per infezione da HIV, per ragioni nazionali o di cittadinanza.
Ogni altra differenza di trattamento per ragioni atipiche, anche se arbitrarie e non riconducibili ad un concreto esercizio dei poteri di impresa, non può essere definita discriminazione in senso tecnico e resta, quindi, estranea alla relativa disciplina. Ad esempio, un licenziamento intimato al lavoratore per essersi iscritto ad un sindacato è discriminatorio, mentre un licenziamento intimato perché lo stesso lavoratore ha un aspetto trasandato, pur essendo evidentemente arbitrario e quindi ingiustificato, non è qualificabile come tale.
La discriminazione op...
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