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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: illegittimo il requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento |
Corte cost.
Nelle aziende di grandi dimensioni, il regime sanzionatorio a presidio del licenziamento per motivo oggettivo disciplinato dall'articolo 18, comma 7, legge 300/1970 (nel testo modificato dalla Riforma Fornero) è costituzionalmente illegittimo, laddove richiede che l'accertata «insussistenza» del fatto posto alla base del recesso (non sia di per sé sufficiente ai fini della reintegrazione, ma sia altresì necessario che la medesima insussistenza) sia «manifesta»...
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