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La rappresentatività sindacale in azienda a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 |
Incostituzionalità insanabile dell’art. 19 e necessità di una ristrutturazione normativa | Testo Unico sulla Rappresentanza: un passo ulteriore rispetto alla sentenza n. 231 | La necessità di un intervento legislativo | In conclusione |
La sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio 2013, n. 231 riconosce la giusta preminenza del requisito sostanziale della partecipazione alle trattative sul requisito meramente formale della firma del contratto, giudicando la capacità di essere riconosciuti al tavolo delle trattative come il reale indice per misurare la forza impositiva del sindacato nell’unità produttiva e, quindi, la sua effettiva rappresentatività all’interno della stessa.
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