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La durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, ma soltanto se il documento comprova l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, sicché solo da tale momento è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione; nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale “alternativa”, di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma, della legge n. 1338 del 1962), possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro.
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