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Contributi previdenziali |
Inquadramento | Obbligo assicurativo previdenziale | Enti di previdenza | Inquadramento previdenziale del datore di lavoro – Inizio Attività | Variazione nell'inquadramento | L’imponibile contributivo | Imponibilità di “altri compensi” | Imponibilità contributiva delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro | Imponibilità contributiva dei compensi in natura | Concessione al lavoratore di veicolo aziendale | Cessione di beni e servizi | Il trattamento contributivo dei benefit | Opere e servizi di utilità sociale | Versamenti a fondi di previdenza, assistenza sanitaria ed assicurazioni | Calcolo e versamento dei contributi | Il minimale di retribuzione | Il massimale di retribuzione | Le aliquote contributive | Pagamento dei contributi | Rateazione dei contributi | Rateazione breve | Misura degli interessi di dilazione e di differimento | Sistema sanzionatorio | Contabilità | Riferimenti |
L'onere del pagamento cade sempre sull'datore di lavoro che ha diritto di esercizio della rivalsa delle quote di contributo a carico dei lavoratori. L'imposizione contributiva è calcolata in quota percentuale sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore. La percentuale varia al variare del settore e della classe di attività dell'impresa. Mensilmente, il datore di lavoro è obbligato a redigere e inviare telematicamente all'INPS la dichiarazione Uniemens con la quale denuncia l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e i relativi contributi versati. Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali avviene per mezzo della contribuzione calcolata in percentuale sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori. Annualmente l’INPS, con propria circolare comunica, relativamente all’anno in corso, i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
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Note a Sentenza
Ilgiuslavorista.it, Data: 18 ottobre 2019
Massime
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