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Licenziamenti collettivi |
Abstract | La disciplina del licenziamento economico | La disciplina del licenziamento collettivo | La procedura: criteri di scelta, comunicazioni, esclusioni | Sanzioni | La sentenza della Corte Costituzionale | Riferimenti |
Per la risoluzione dei rapporti di lavoro determinata da motivi economici, le procedure da seguire non sono sempre analoghe per tutti i datori di lavoro. Infatti, nonostante le cause che determinano l'esubero dei lavoratori siano analoghe, ovvero licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (es. per chiusura di un'unità produttiva), non sempre si applicano le stesse regole. In particolare, la disciplina regolatoria e soprattutto le procedure da seguire risultano profondamente differenti a seconda che ci si trovi di fronte ad un licenziamento individuale di più lavoratori (cd. licenziamento plurimo), ovvero nel caso di licenziamento collettivo. Determinante ai fini dell'individuazione delle regole applicabili risulta l'organico in forza presso il datore di lavoro ed il numero dei lavoratori interessati dal recesso per giustificato motivo oggettivo. Le regole, nel caso di licenziamento individuale plurimo, sono quelle contenute nella L. 15 luglio 1966, n.604, qualora ci si trovi di fronte ad un licenziamento collettivo, invece, le regole sono quelle della L. 23 luglio 1991, n.223. Tra le novità intervenute negli ultimi anni, da segnalare le nuove tutele previste per dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, c.d. contratto a tutele crescenti per i lavoratori assunti dal 7 marzo 20...
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