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Giurisprudenza commentata su Pensioni |
Ripartizione trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite
PensioniLa questione affrontata nella pronuncia in commento riguarda, in materia di divorzio, la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.
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Trattenute sui trattamenti di quiescenza: salvati dalla Corte Costituzionale
Corte Costituzionale
Dopo il contributo di solidarietà sulle “pensioni d'oro”, la Corte costituzionale salva anche le trattenute sui trattamenti di quiescenza degli ex dipendenti della Camera dei deputati.
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Indebito previdenziale, liquidazione provvisoria e affidamento del pensionato
Corte App. Trento
L’erogazione espressamente definita e comunicata a titolo provvisorio dovrebbe essere sufficiente per non ingenerare l'affidamento del pensionato. Tuttavia, la mancata previsione di un termine entro il quale il provvedimento definitivo deve intervenire, può vanificare gli scopi perseguiti con l’art. 52, L. 9 marzo 1989, n. 88. Di talché, in ragione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale e per rispetto alla ratio dell’art. 52 cit., appare chiaro che all'errore debba essere equiparato il ritardo patologico nella riliquidazione e rettifica di un provvedimento originariamente definito come provvisorio, quando l'istituto medesimo sia in possesso di tutti i dati necessari e rilevanti, atteso che il ritardo “patologico” lede l'affidamento del pensionato che è oggetto della tutela della disciplina in esame.
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Fondo pensione chiuso preesistente e modifiche statutarie introdotte con successivi accordi collettivi incidenti sul diritto pensionistico in via di maturazione
Cass. sez. lav.
Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma del regolamento (concorrente con la fonte individuale). Nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole - che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, secondo cui il divieto di deroga in pejus posto dall’art. 2077 c.c. è relativo solo alle disposizioni contenute nel contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo e non viceversa -, mentre i rapporti di successione temporale tra contratti sono regolati dal principio della libera volontà delle parti stipulanti. Cosicché, nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche se in seguito sfavorevoli al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti (nel caso di specie la suprema Corte ha giudicato infondata la pretesa del lavoratore a non subire le modifiche apportate allo statuto del Fondo pensione da successivi accordi collettivi e a conservare il diritto pensionistico nella configurazione originaria, correlata alla organizzazione del fondo quale regime a prestazione definita).
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Raggiungimento dei requisiti pensionistici: recesso ad nutum o licenziamento?
Cass. sez. lav.
La risoluzione datoriale del rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dei limiti massimi d'anzianità lavorativa, effettuata prima del compimento dei sessantacinque anni del dipendente, ma destinata ad operare al momento di tale evento e non seguita da allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, non costituisce licenziamento bensì un semplice atto risolutivo non sottoposto alla medesima normativa del licenziamento, sicché non si configura il diritto del lavoratore all'indennità di preavviso laddove il preavviso è lavorato.
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Illegittimità costituzionale della sospensione della perequazione automatica 2012-13: sentenza n. 70/2015 e sua attuazione d.l. 65/2015
Corte Cost.
In riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., è costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 25, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, nella parte in cui, in considerazione della contingente situazione finanziaria, ha integralmente sospeso, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.
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Il potere di regolamentazione delle Casse di Previdenza private in relazione ai criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici
Cass. sez. lav.
In tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte delle Casse di Previdenza private il rispetto del c.d. principio del pro rata costituisce limite minimo indefettibile che le Casse medesime devono obbligatoriamente considerare.
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Rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età, la parola alle S.U.
Cass. sez. lav.
Deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione se i giornalisti dipendenti in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia, abbiano o meno diritto a proseguire il lavoro sino al 70° anno di età in base all'art. 24, co. quarto del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011
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Restare a lavoro sino a 70 anni: diritto potestativo o aspettativa di fatto?
App. Roma
“L’art. 24, comma quarto, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 non prevede un diritto potestativo del lavoratore di restare a lavoro sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, atteso che il prolungamento del rapporto di lavoro viene configurato dal legislatore soltanto come obiettivo oggetto di incentivazione, presupponendo quindi pur sempre un accordo tra le parti, in mancanza del quale opera il limite generale dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsto dai rispettivi ordinamenti”.
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